CERTIF.ENERGET./ PRATICHE ENEA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA  (APE) è obbligatorio

negli atti di compravendita di immobili, sia di nuova costruzione, sia già esistenti; per i nuovi contratti di locazione e i rinnovi di quelli già esistenti.
Inoltre è obbligatorio anche nei casi in cui si vogliano richiedere le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico (a titolo di esempio: sostituzione caldaia, realizzazione cappotto, installazione pannelli solari, ecc..).

 

Iscrizione all' Albo dei certificatori energetici di Regione Lombardia al n. 15707


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PRATICHE ENEA PER DETRAZIONI FISCALI

LO STUDIO BIOARCHILAB SI OCCUPA DELL'INVIO E DELLA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE ENEA PER DETRAZIONI FISCALI

 

 

Le pratiche Enea sono obbligatorie per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente per usufruire di varie agevolazioni, come per es. sostituzione di impianti termici, la sostituzione di infissi, l'installazione di pannnelli solari , gli impianti fotovoltaici, l'installazione di climatizzatori con pompa di calore, ect.

Le pratiche Enea vanno effettuate entro 90 gg dalla fine lavori.

 

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TABELLA RIASSUNTIVA_ Quando serve la pratica Enea ?

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

PER VENDERE /AFFITTARE UN IMMOBILE IL PROPRIETARIO DEVE ESIBIRE UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA


A partire dal 6 giugno 2013, l'obbligo di certificazione delle prestazioni degli edifici diventa più stringente:per vendere o affittare un immobile il proprietario deve esibire un certificato di efficienza energetica della struttura, pena pesanti sanzioni. E' quanto prevede il decreto n. 63 del 4 giugno 2013 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 - che, oltre a contenere le proroghe degli "ecobonus" (50% e 65%) recepisce la direttiva 2010/31UE sulle prestazioni energetiche degli edifici e prevede edifici a "energia quasi zero" a partire dal 2018 per le PA e dal 2021 per i privati.

Tutti gli immobili dovranno quindi essere in possesso dell'APE: esso dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni, mentre per quelle esistenti verrà richiesto solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una durata di 10 anni dalla data dell'emissione e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. Il decreto prevede inoltre che il certificato di prestazione energeticadovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle condizioni energetiche dell'immobile, al fine di ricorrere anche agli incentivi offerti dalla legge, quali il 50% e il nuovo 65%.

Le uniche eccezioni - non sottoposte all'obbligo di APE - riguardano edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e edifici usati meno di 4 mesi all'anno.

E' bene precisare però che non tutti dovranno rifare l'analisi energetica del proprio edificio. L'obbligo di dotare la struttura dell'Attestato di prestazione energetica viene meno dove sia già disponibile l'ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Chi invece non si adegua alle nuove regole dovrà pagare multe salate: da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitatoche rilascia un attestato non conforme; da 1.000 a 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica; da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita; da 500 a 3.000 euro per il "responsabile dell'annuncio" di vendita o locazione che non riporti i parametri energetici dell'immobile.

DOMANDE E RISPOSTE UTILI

                                19.1 Ho stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo che verrà tacitamente rinnovato al 15 luglio; devo richiedere al proprietario l’APE?

Si, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione, deve consegnare l’APE al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, soccorre far riferimento all'Art 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 

                      19.2 Ho stipulato un contratto di locazione ad uso non abitativo che verrà tacitamente rinnovato al 15 luglio; devo richiedere al proprietario l’APE?

Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione deve consegnare l’APE al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, occorre far riferimento all’Art. 28 della legge 392/78.

 

                      19.3 Ho stipulato un contratto di locazione per un immobile al 30 giugno; devo richiedere al proprietario l’APE?

No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il contratto deve essere perfezionato a partire dal 1° luglio 2010.

 

                      19.4 Ho stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza il 1° luglio 2010; devo richiedere al proprietario l’APE?

Dipende dalla durata del contratto di locazione. L’obbligo indicato nel punto 9.2, lettera g), della DGR VIII/ 8745, decorre in caso di stipula di contratti di locazione soggetti all’obbligo di registrazione ovvero contratti di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno (Per maggiori informazioni relative ai contratti di locazione per i quali ricorre l’obbligo di registrazione: http://www.agenziaentrate.it ). Alla stipula del contratto deve essere consegnata al conduttore una copia, conforme all’originale, dell’APE.

 

                      19.5 Sono un inquilino di un condominio di proprietà dell’ALER che stipulerà un contratto di locazione abitativa a partire dal 1° luglio 2010; mi verrà consegnato l’APE?

No, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera "a" della LR 30 del 28 dicembre 2009, “l’obbligo di certificazione energetica non si applica agli edifici […] di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa”.

 

                      19.6 Devo stipulare un contratto di locazione finanziaria (leasing) per un immobile dopo il 1° luglio 2010; è necessario il certificato energetico?

Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, è necessario munirsi di certificato energetico per la stipula del contratto. Il proprietario del bene dovrà mettere a disposizione della controparte l’APE al momento della stipula del contratto.

 

             19.7 Devo stipulare un contratto di affitto di azienda comprensivo di immobili dopo il 1° luglio 2010; è necessario il certificato energetico?

Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il soggetto che cede in affitto l’azienda comprensiva di immobili, deve consegnare al locatario l’APE di ogni immobile aziendale ceduto in affitto.

 

              19.8 Ho stipulato un contratto di affitto di azienda comprensivo di immobili il 30 giugno 2010; è necessario il certificato energetico?

No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 l’obbligo di consegna dell’APE è riferito ai contratti perfezionati a partire dal 1° luglio 2010.

 

              19.9 Nei casi di edificio concesso in comodato d’uso gratuito e/o usufrutto è necessario il certificato energetico?

No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 l’obbligo di consegna dell’APE è riferito ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, perfezionati a partire dal 1° luglio 2010.

 

               19.10 Nel caso di stipula di contratto di locazione, quali sono le sanzioni a carico del locatore che non consegna l’APE al conduttore?

In riferimento all'Art. 27, comma 17 sexies della LR 24/2006 modificato dalla LR 10/2009, il locatore che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter (obbligo da parte del proprietario di consegnare l’APE al conduttore nel caso di locazione), incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10 mila.

 

             19.11 Nel caso in cui la stipula di un contratto di locazione avvenga prima del 1 luglio 2010 e tale contratto decorra a partire da una data successiva al 1 luglio 2010, è obbligatorio produrre l’ACE per l’edificio oggetto di tale contratto?

No, l’obbligo di dotazione di APE di cui si parla al punto 9.2.g. della DGR VIII/8745 si riferisce agli edifici locati con contratti stipulati a partire dal 1 luglio 2010.

 

            19.12 Nel caso di contratti di godimento delle Cooperative è dovuta la produzione dell’ACE?

La tipologia contrattuale descritta è da ritenersi assimilata al contratto di locazione in quanto:

  • l’assegnazione è diretta dalla Cooperativa al socio senza che vi sia nessuna designazione da parte di un Ente pubblico;
  • non è prevista la trascrizione;
  • il canone rappresenta il “corrispettivo del servizio” ed è relativo ad una specifica unità immobiliare;
  • il beneficiario non può trasferire ad altri il godimento dell'alloggio.

In questi casi la produzione dell’APE è dovuta.

 

               19.13 Ho stipulato un contratto di locazione in data 2 luglio 2010, la DGR 8745 mi obbliga ad allegare l’APE al contratto?

No, ai sensi del punto 9.2, lettera g), della DGR VIII/ 8745, in tali casi l’APE deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale.

E’ consigliabile che il proprietario conservi la documentazione utile ad attestare l’avvenuta consegna dell’APE al conduttore (ESEMPIO: ricevuta in carta semplice, controfirmata dal conduttore, che documenti l’avvenuta consegna dell’APE, con indicazione dei riferimenti allo stesso; copia del contratto di locazione al quale è stato volontariamente allegato l’APE per documentare l’avvenuta consegna al locatore)

 

            19.14 Nel caso di rinnovo tacito, con decorrenza 1 agosto 2010, di un contratto di locazione, da quale data decorre l’obbligo di consegna dell’Ape da parte del proprietario al conduttore?

Ai sensi del punto 9.2, lettera g), della DGR VIII/ 8745, nel caso di rinnovo tacito di contratto di locazione con decorrenza successiva al 1 luglio 2010, l’APE deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale.

Entro la data da cui decorre il rinnovo al contratto di locazione, l’APE dovrà essere fatto pervenire al conduttore (ESEMPIO: il rinnovo tacito avrà decorrenza dal 1 agosto 2010, entro quella data dovrà essere consegnato l’APE al conduttore)

E’ consigliabile che il proprietario conservi la documentazione utile ad attestare l’avvenuta consegna dell’APE al conduttore (ESEMPIO: ricevuta in carta semplice, controfirmata dal conduttore, che documenti l’avvenuta consegna dell’APE, con indicazione dei riferimenti allo stesso; copia del documento (lettera, accordo, ecc) con il quale si dispone il rinnovo a cui è stato volontariamente allegato l’APE per documentare l’avvenuta consegna al locatore)

 

              19.15 Ho stipulato un contratto di locazione in data 2 luglio 2010 per un edificio privo di impianto termico, la DGR 8745 mi obbliga a consegnare l’APE alla controparte?

No, ai sensi del punto 9.6 della DGR 8745, se l’edificio è privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio, non è richiesto l’ACE.

 

               19.16 Ai sensi della DGR 8745, punto 9.2, lettera “g”, a decorrere dal 1 luglio 2010 nei casi di contratto di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, l’APE deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale. Cosa si intende per “copia dichiarata conforme all’originale”?

L’espressione “copia dichiarata conforme” è equivalente rispetto a "copia conforme" e "copia certificata conforme". Come desumibile dall’Art. 25, comma 4 ter della LR 24/06, la copia dell’APE potrà essere “certificata” conforme dal Comune o da altro pubblico ufficiale abilitato.